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Normativa
Il tema dell'alcol ha un'ampia rispondenza sul piano legislativo nazionale. Il Codice Penale, ad esempio, regolamenta non solo la somministrazione delle bevande ma anche l'aspetto della imputabilità dello stato di ebbrezza. Qui di seguito presentiamo alcuni articoli del Codice Penale tra i più significativi.
Art. 94 C.P.
Ubriachezza abituale
Art.688 C.P.
Ubriachezza
Art. 689 C.P.
La norma prevede il divieto, da parte di un esercente di un locale pubblico, di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere. La violazione di tale norma è punita con la pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o con la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi; la pena è aumentata se dal fatto deriva ubriachezza. La condanna comporta inoltre la sospensione dell'esercizio.
Nel regolamento per l'esecuzione del T.U.18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 1940 n:635), l'articolo 188 prevede inoltre che i minori di 18 anni non possano essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici.
Art. 690 C.P.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Art. 691 C.P.
La norma prevede la punibilità (pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni oquella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi) di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza; se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell'esercizio.
La legge n° 214 del 1 agosto 2003, che converte in legge il decreto legge 27 giugno 2003 n° 151, recante modifiche e integrazioni al Codice della Strada, ha introdotto l'articolo 6-bis che prevede il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche (superiori a 21°) negli esercizi commerciali con accesso sulle autostrade.
Gran parte delle norme vietano solo la somministrazione diretta delle bevande alcoliche, ma non esiste finora nessuna disposizione che regolamenti la vendita. Questo significa, ad esempio, che ad un minore di 16 anni per legge non può essere servito un bicchiere di vino, ma può liberamente acquistarne una bottiglia intera in un supermercato.
Alcol e guida
L'art. 186 stabilisce che:
- è VIETATO guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Tali sanzioni introducono una differenziazione dei livelli di alcolemia riscontrata nel sangue:
- tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l: è prevista un'ammenda da € 500 a € 2.000, e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
- tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l: è prevista un'ammenda da € 800 a € 3.200, e la sospensione della patente da sei a dodici mesi;
- tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista un'ammenda da € 1.500 a € 6.000, e la sospensione della patente da dodici a ventiquattro mesi.
Alcol e lavoro
La legge italiana (art. 42 del DPR n. 303 del 19 marzo 1956) stabilisce il divieto di somministrare bevande alcoliche all'interno delle aziende, ad eccezione di modiche quantità nelle mense durante l'ora dei pasti.
L'articolo 94 del TULPS (Testo Unico Leggidi Pubblica Sicurezza) R.D. 18 giugno 1931 n. 773 vieta la vendita di bevande superalcoliche (con gradazione superiore a 21°) nelle cantine delle caserme e negli spacci di cibi e bevande esistenti negli stabilimenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 2 della L.N. 1602 del 1962 stabilisce l'inidoneità permanente del personale marittimo ad essere reimbarcato in presenza di problematiche alcolcorrelate.
La legge 626 del 17 settembre1994, tutelando i lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa, prevede che i datori di lavoro applichino tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tenendo conto delle alterazioni psicofisiche che l'alcol determina in chi lo assume, è chiaro che sia il datore di lavoro che ogni lavoratore dovrebbero vigilare affinch, a causa del consumo dialcolici, non si generino situazioni di grave rischio per l'incolumità propria ed altrui.
L'articolo 15 (Disposizioni per lasicurezza sul lavoro) della Legge Quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n.125 del 30 marzo 2001 prevede il divieto di assunzione e somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica nelle attività lavorative soggette ad elevato rischio di infortunio o rivolte a garantire la sicurezza, l'incolumità o la salute di altri. Successivamente, con provvedimento del 16 marzo 2006, è stato emanato un decreto attuativo che individua dettagliatamente quali siano le categorie di lavoratori a cui la norma precedente fa riferimento (vedi alcol e lavoro).
Alcol e pubblicit
Ancora la Legge Quadro n. 125 del 2001, all'articolo 13, elenca alcune disposizioni in materia di pubblicità delle bevande alcoliche. La legge prevede che le emittenti radiotelevisive e le agenzie pubblicitarie, insieme ai rappresentanti delle aziende produttrici, elaborino un codice di autoregolamentazione sulle modalità e i contenuti dei messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche.
Stabilisce delle limitazioni per proteggere i minori dalla pubblicità di bevande alcoliche (divieto di pubblicizzare tali bevande sia all'interno di programmi radiotelevisivi rivolti ai minori, sia nei15 minuti precedenti e successivi alla loro trasmissione, e comunque non all'interno della fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00; divieto di pubblicità nei luoghi frequentati prevalentemente da minori, sulla stampa destinata ai minori e nelle sale cinematografiche durante la proiezione di film rivolti prevalentemente a questa categoria). Inoltre la pubblicità non deve attribuire alle bevande alcoliche proprietà non espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità e non deve rappresentare minori intenti al consumo di alcol n far apparire tale assunzione in modo positivo.